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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il presente disegno di legge intende dare attuazione al canone costituzionale del cosiddetto «giusto processo» (sancito dall'articolo 111 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999), sotto il profilo della sua «ragionevole durata».
        E, infatti, l'introduzione del principio della ragionevole durata del processo impone al legislatore di realizzare quello che è stato felicemente denominato «garantismo efficiente», che consiste nel saper coniugare in modo efficiente garanzie sostanziali per l'imputato e tutela della ragionevole durata del processo.
        Il presente disegno di legge propone, dunque, un intervento «di sistema» volto a razionalizzare il processo penale alla luce di siffatto principio.
        In tale ottica, si è operato su vari istituti processuali in maniera da distribuire il «costo» del recupero della celerità del processo in modo equilibrato con riferimento alla posizione dei vari attori dello stesso: polizia giudiziaria, pubblico ministero, difensore, giudice e imputato.
        Lunghezza dei processi, alto indice di prescrizione dei reati, presenza di un sistema di garanzie difensive spesso meramente formale e ineffettività della pena hanno progressivamente reso il sistema penal-processuale in gran parte inidoneo a rispondere alle esigenze che lo sviluppo sociale richiede.
        In attesa di una organica riforma dei due codici (penale e di procedura penale), in relazione alla quale sono state istituite dal Ministro della giustizia apposite commissioni, il presente intervento intende fornire una serie di risposte ai problemi più urgenti.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

        Il presente disegno di legge interviene su punti nevralgici del codice penale e del codice di procedura penale (disciplina della recidiva, delle sanzioni pecuniarie, della prescrizione del reato, dell'estinzione del reato per messa alla prova, competenza del giudice eccetera) ed effettua il necessario coordinamento della normativa di attuazione e complementare.

 

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C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario o internazionale. Al contrario, viene data specifica attuazione, tramite la riforma del processo in absentia, ai reiterati inviti provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo affinché l'Italia renda il suo ordinamento conforme, quanto ai diritto di difesa, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia, quella penale, riservata alla potestà legislativa dello Stato.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Il disegno di legge, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        In assoluta coerenza con le definizioni e con gli istituti in uso, sono stati introdotti nuovi istituti e nuove definizioni normative:

            1) «notificazione per posta elettronica certificata» (articolo 3, comma 1, lettere d) e i), che modificano gli articoli 148 e 157 del codice di procedura penale);

            2) «incaricato a ricevere gli atti di posta elettronica» presso ciascun ufficio giudiziario (articolo 5, comma 1, lettera d), che modifica l'articolo 64 delle norme di attuazione);

 

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            3) «procedimento in assenza» (articolo 13, comma 1, lettera h), che introduce l'articolo 484-bis del codice di procedura penale);

            4) «sospensione del processo di cui l'imputato non è a conoscenza» (articolo 13, comma 1, lettera h), che introduce l'articolo 484-bis del codice di procedura penale);

            5) «programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali» (articolo 19, comma 1, lettera b), che introduce l'articolo 144-bis delle norme di attuazione);

            6) «sospensione del processo con messa alla prova« (articolo 26, comma 1, che introduce l'articolo 168-bis del codice penale);

            7) «programma di trattamento» (articolo 27, comma 1, lettera a), che introduce l'articolo 420-sexies del codice di procedura penale).

        Per la valutazione in ordine alla necessità degli interventi in questione si precisa che alcune delle definizioni elencate sono state introdotte al fine di adeguare la normativa italiana alla legislazione ovvero alla giurisprudenza internazionale (vedi, per quanto concerne i punti 3 e 4, la CEDU e le sentenze rese nei processi Colozza c. Italia, 1985, Sejdovic c. Italia, 2004, Somogyi c. Italia, 2005); per tutte le altre si rinvia a quanto più diffusamente esposto nella relazione illustrativa.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi.

        I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto sono state apportate modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle sue norme di attuazione (decreto legislativo n. 271 del 1989), nonché alle norme complementari.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Il disegno di legge abroga espressamente le seguenti disposizioni:

            1) gli articoli 24, 33-octies, 180, 325, comma 1, 405, comma 1-bis, 420-quinquies, 475, 484, comma 2-bis, 489, 511-bis, 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis, 599, comma 4, 602, comma 2, 604,

 

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comma 5, 656, comma 9, lettera c), e 671, comma 2-bis, del codice di procedura penale;

            2) gli articoli 30, comma 3, e 145, comma 2, delle norme di attuazione;

            3) gli articoli 62-bis, secondo comma, e 81, quarto comma, del codice penale;

            4) gli articoli 30-quater, 47-ter, comma 1.1, 50-bis e 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

    Il disegno di legge non presenta effetti abrogativi impliciti.